Con Internet si può gratuitamente visionare tutta la legislazione nazionale. Basta andare su Normattiva all’indirizzo www.normattiva.it.
La Costituzione aggiornata si trova nel sito della Corte Costituzionale all’indirizzo www.cortecostituzionale.it.
Tanti sono i siti giuridici che pubblicano i codici italiani per esteso, vale a dire: il Codice Civile, il Codice Penale , il Codice di Procedura Penale e quello di Procedura Civile; uno di questi sempre aggiornato è il sito www.altalex.it. La Gazzetta Ufficiale la troviamo al sito www.gazzettaufficiale.it.
A volte le singole regioni emanano regolamenti che è possibile trovare sui singoli siti, per facilitare la ricerca del sito istituzionale della Regione possiamo visitare il sito Regioni.it.
Nel sito del CNEL si può consultare l’archivio corrente e quello storico della Contrattazione nazionale, ad esempio collegandosi all’indirizzo: http://www.cnel.it/Contratti-Collettivi/Contrattazione-Nazionale.
Invece EUR-Lex, all’indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_it, è il sito con il quale l’UE ha assunto l’impegno di mettere a disposizione gratuitamente ed in modo sistematico l’intera produzione legislativa comunitaria attualmente in vigore (Gazzetta Ufficiale UE, leggi in testo vigente etc.). Il sito fornisce le informazioni nelle ventiquattro lingue ufficiali dell’UE.
Per le sentenze delle Corti Europee, andare al sito della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dove si trovano, oltre alla sentenze in testo integrale, anche tutte le informazioni sul ruolo e sulla attività della Corte (comprese le statistiche).
E’ in rete anche la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia e la Corte Europea per i diritti dell’uomo.
Per quel che concerne l’Italia, il sito della Corte Costituzionale si trova all’indirizzo: http://www.cortecostituzionale.it/ ed offre la possibilità di consultare le sentenze in sommario e per esteso.
La Corte dei Conti si trova all’indirizzo www.corteconti.it: anche qui si possono consultare sentenze in sommario e per esteso.
Particolarmente importante il sito della Giustizia Amministrativa, all’indirizzo www.giustizia-amministrativa.it; qui si possono consultare tutte le sentenze per esteso dal 2000 ad oggi, del Consiglio di Stato e dei TAR italiani; nonché numerose ordinanze. L’archivio delle Sentenze raccoglie il testo integrale di tutte le sentenze pubblicate dal 1° ottobre 2000; le sentenze sono ricercabili sia attraverso il numero e l’anno di pubblicazione delle stesse, ovvero attraverso un potente motore di ricerca in grado di utilizzare diverse chiavi, quali i riferimenti normativi e le parole testuali.
E’ anche possibile consultare i dati pubblici relativi a tutte le controversie pendenti in giudizio. I siti web dei Tribunali Italiani si possono trovare a questo indirizzo nel sito del Ministro della Giustizia.
Per reperire gli indirizzi di ogni Amministrazione si può usare il portale Italia Gov, cliccando su “l’amministrazione dalla a alla z”. Per i Comuni conviene usare il sito dell’ANCI, dove si possono reperire gli indirizzi dei siti web di tutti i Comuni italiani. Per le Province il sito dell’Unione Province italiane è quello che consente di trovare gli indirizzi web di ogni provincia.
IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nel 1890 a Boston i due giuristi Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis, considerati i padri della privacy, pubblicarono nella Rivista di diritto di Harvard un celebre articolo che diede il via al processo di riconoscimento della riservatezza quale diritto della personalità e alla descrizione di privacy come “diritto a essere lasciati soli”.
La nozione di privacy nell’ultimo secolo si è evoluta acquistando significati maggiormente corrispondenti all’attualità, secondo un percorso normativo che ha preso le mosse dai principi fondamentali della Costituzione repubblicana e della Convenzione Europea del 4 novembre 1950 “per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.
In tale cammino, oltre alla importante Convenzione di Strasburgo “per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatizzata dei dati a carattere personale” n. 108 del 1981, una tappa decisiva è rappresentata dall’accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985, che prevedeva l’abolizione dei controlli di frontiera tra paesi firmatari e il contemporaneo rafforzamento delle frontiere esterne della comunità europea.
Per poter onorare tale accordo, l’Italia ha dovuto dotarsi di una legge sulle banche dati e, recependo la direttiva comunitaria 95/46/CE, ha approvato la legge 31 dicembre 1996 n. 675.
Nel predisporre la prima normativa in tema di privacy, il Parlamento ha cercato di contemperare i diritti individuali e collettivi, approntando un sistema di adempimenti che non fosse eccessivamente oneroso per gli obbligati, ma che tutelasse in maniera effettiva il soggetto cui si riferiscono i dati, al quale vengono riconosciuti i diritti a:
− non fare circolare i propri dati personali;
− controllarne l’utilizzazione;
− far cessare il trattamento illecito.
Nel breve periodo di 5 anni, la legge 675/96 è stata modificata ben 10 volte, fino alla sua definitiva abrogazione a opera del Codice per la protezione dei dati personali che l’ha integralmente sostituita.
Seguendo il percorso di armonizzazione tracciato dalle istituzioni comunitarie, l’evoluzione legislativa è, da ultimo, approdata al “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in vigore dal 1° Gennaio 2004, il quale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà personali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Secondo quanto stabilito all’art. 4, si deve intendere per:
− “trattamento”, qualunque operazione compiuta sui dati dalla raccolta fino alla cancellazione o distruzione compresa;
− “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione;
− “dati identificativi”, i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
− “dati anonimi”, i dati che non possono essere associati a un interessato identificato o identificabile;
− “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
− “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare determinati provvedimenti in materia di casellario giudiziale o la qualità di imputato o di indagato in un procedimento penale;
− “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati;
− “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati.
Il titolare del trattamento è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente o associazione, a cui spettano le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
Appare opportuno chiarire che non tutti i dati personali sono anche identificativi (si pensi a uno username di fantasia privo di riferimenti all’interessato); inoltre che i dati considerati “riservati” non sono necessariamente “sensibili” secondo la definizione di legge (per es. le coordinate bancarie sono dati comuni).
Il titolare è comunque obbligato a garantire all’interessato un effettivo esercizio dei suoi diritti, agevolandogli l’accesso ai propri dati personali, eventualmente pure mediante l’impiego di strumenti informatici e telematici.
A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
Il GDPR nasce da precise esigenze, come indicato dalla stessa Commissione UE, di certezza giuridica, armonizzazione e maggiore semplicità delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali dall’UE verso altre parti del mondo. Si tratta poi di una risposta, necessarie e urgente, alle sfide poste dagli sviluppi e dai nuovi modelli di crescita economica, tenendo conto delle esigenze di tutela dei dati personali sempre più avvertite dai cittadini UE.
A preoccupare sono, però, le disposizioni di ratio sostanzialmente opposte che hanno attribuito agli Stati membri la possibilità di legiferare in autonomia al fine di “precisare” le norme contenute nel GDPR. In qualche modo si è “tradita” l’iniziale visione dell’Ue e potrebbero sorgere contrasti tra il Regolamento e date per allinearsi alle nuove indicazioni.